Come Contribuire
Le donazioni alle Onlus sono deducibili dalle imposte sui redditi
I documenti del versamento (c/c postale, ricevuta bancaria, copia dell'assegno bancario, estratto conto della carta di credito)
sono validi ai fini fiscali.
Per i Privati
Art. 14 decreto legge n.35 del 14 marzo 2005: “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.”
Per le Aziende
Art. 14 decreto legge n.35 del 14 marzo 2005: “Le liberalità in denaro o in natura erogate da (…) o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (…)”
Per i titolari di reddito d’impresa, “Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (…)”. (vecchia normativa)
I riferimenti normativi relativi ai benefici fiscali per i donatori – privati e imprese – sono l’art. 14 decreto legge n° 35 del 14 marzo 2005 e l’art.13 del D.Lgs.460/97 sugli enti non commerciali e Onlus.
Si invita, comunque, ad accertarsi col proprio commercialista su eventuali modifiche di legge relative alle detrazioni.
I documenti del versamento (c/c postale, ricevuta bancaria, copia dell'assegno bancario, estratto conto della carta di credito)
sono validi ai fini fiscali.
Per i Privati
Art. 14 decreto legge n.35 del 14 marzo 2005: “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.”
Per le Aziende
Art. 14 decreto legge n.35 del 14 marzo 2005: “Le liberalità in denaro o in natura erogate da (…) o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (…)”
Per i titolari di reddito d’impresa, “Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (…)”. (vecchia normativa)
I riferimenti normativi relativi ai benefici fiscali per i donatori – privati e imprese – sono l’art. 14 decreto legge n° 35 del 14 marzo 2005 e l’art.13 del D.Lgs.460/97 sugli enti non commerciali e Onlus.
Si invita, comunque, ad accertarsi col proprio commercialista su eventuali modifiche di legge relative alle detrazioni.